Nuovi adempimenti relativi alla gestione dei RAEE

Gentili Associati,

Con la presente, vi informiamo che sono state introdotte significative novità normative riguardanti la gestione dei RAEE, come previsto dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166 (conversione del Decreto Legge 16 settembre 2024, n. 131, c.d. “Decreto Salva Infrazioni”).

 

Di seguito, i punti principali:

 

1. Obblighi di Informazione ai Consumatori

I distributori di AEE (sia con punti vendita fisici che tramite e-commerce) devono informare i consumatori sulla gratuità del ritiro dei RAEE. Le informazioni devono essere rese in modo chiaro e immediato, ad esempio tramite avvisi visibili nei locali o comunicazioni specifiche sui siti web aziendali.

 

2. Abolizione Iscrizione Albo Gestori Ambientali (Categoria 3bis)

L’obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il deposito preliminare alla raccolta è stato abolito. Tuttavia, questo è sostituito dall’obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE per i luoghi in cui avviene il deposito preliminare. Senza questa iscrizione, non sarà possibile avvalersi delle modalità semplificate

ATTENZIONE: segnaliamo che per le imprese precedentemente iscritte alla categoria 3bis dell’Albo Gestori Ambientali, la cancellazione è avvenuta d’ufficio in data 15/11/2024. Per poter trasportare i propri rifiuti (compresi i RAEE) ai centri di raccolta è necessario procedere con la variazione della categoria di iscrizione, cioè la 2bis.

 

3. Modalità di Deposito Preliminare

I RAEE devono essere depositati in luoghi idonei, protetti da agenti atmosferici e con sistemi adeguati per evitare dispersioni di sostanze pericolose. È consentito il deposito per un massimo di un anno o fino a un quantitativo di 3.500 kg per raggruppamento RAEE. I distributori che operano a distanza possono utilizzare depositi gestiti da altri distributori.

 

4. Comunicazione Annuale dei Dati

Per i luoghi di deposito preliminare direttamente iscritti al CdC RAEE, non è più obbligatoria la comunicazione annuale dei dati relativi ai quantitativi gestiti dai sistemi collettivi.

Resta obbligatoria la comunicazione per i depositi non gestiti direttamente dai sistemi collettivi.

 

5. Semplificazioni nella Documentazione

Non è più richiesta la modulistica specifica per il trasferimento di RAEE dal punto vendita al deposito interno. È sufficiente un Documento di Trasporto (DDT) con indicazione del luogo di produzione, tipologia e destinazione del materiale.

 

Invitiamo tutti gli associati a prendere visione della normativa e ad adeguarsi ai nuovi obblighi entro i termini stabiliti. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, potete consultare il Centro di Coordinamento RAEE o contattare la nostra segreteria.

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