Decreto Legge Riaperture

Il D.L. “Riaperture” alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, delinea il cronoprogramma relativo alla graduale ripresa delle attività economiche e sociali.
 
Il provvedimento, che richiama anche la delibera del Consiglio dei Ministri riguardo la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio p.v., in parte fa salva la disciplina prevista dal DPCM del 2 marzo 2021 ad eccezione di alcuni specifici profili.


Per quanto d’interesse per il settore rappresentato, si segnala:

  • nelle zone bianche permane la disciplina previgente prevista dal DPCM del 2 marzo.

 

  • nelle zone gialle a partire dal 26 aprile p.v.:
    - saranno consentite le attività di ristorazione, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche la sera, nel rispetto dei limiti orari per gli spostamenti (ad oggi ore 22.00);
    - permane il limite delle quattro persone al tavolo (cartello Fipe), ad eccezione che siano tutte conviventi;
    - consentiti i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e take away (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
    - restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
    - restano comunque aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
    - nelle giornate festive e prefestive continueranno e rimanere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, con eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
    - sospese le attività che abbiano luogo in discoteche e locali assimilabili, all’aperto o al chiuso;
    - restano sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti;
    - permane il divieto di feste nei luoghi chiusi o all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
     
  • nelle zone gialle a partire dal 1° giugno p.v., i cambiamenti d’interesse per il settore riguardano:
    - dalle 5.00 fino alle 18.00 le attività di ristorazione con consumo al tavolo saranno consentite anche al chiuso, sempre nel limite massimo 4 persone se non conviventi;
     
  • nelle zone gialle a partire dal 15 giugno p.v. è consentito lo svolgimento in presenza di fiere;
     
  • nelle zone gialle a partire dal 1° luglio p.v. sono consentiti convegni e congressi;
     
  • nelle zone arancioni e rosse permane la disciplina previgente, conseguentemente:
    - per le attività dei servizi di ristorazione sono consentiti solo i servizi di delivery (senza restrizioni orarie) e take away (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
    - permane il divieto di feste, sagre, fiere, convegni, congressi, cerimonie pubbliche, nonché la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
Decreto Riaperture